LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 4-08-1998
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Indice:
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Il
Consiglio Regionale ha approvato; |
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ARTICOLO 8
PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA 1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorita’ sono riferiti al livello di gravita’ del bisogno abitativo. La selezione della domanda comporta l'attribuzione dei punteggi secondo quanto previsto nell'allegata tabella <<A>>. 2. Gli appartenenti ai gruppi sociali piu’ deboli individuati ai punti a) 2, a) 3, a) 7 della tabella <<A>>, oltre ad essere inseriti nella graduatoria generale permanente vengono collocati d'ufficio in una graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella graduatoria generale, cosi’ da rendere piu’ agevole l'individuazione dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima non inferiore a mq. 45 e non superiore a mq. 60, che saranno ripartiti fra le categorie sulla base del numero della relativa domanda, garantendo agli anziani una percentuale non inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati. Identica procedura deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di handicappati, di cui alla lettera a) 4 della tabella <<A>>, ai fini della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno nonche’ di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'articolo 17 del D.P.R. 7 aprile 1978, n. 384. 3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nel precedente comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria generale. 4. La Regione provvede, nell'ambito di provvedimenti di localizzazione degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui all'articolo 15. |
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