LEGGE REGIONALE N. 12 DEL 4-08-1998
REGIONE MOLISE

Nuove norme per rassegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni

Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MOLISE
N. 16
del 4 agosto 1998

Indice:

Articoli della Legge:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32  

Allegato 1:
Allegato  

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 4 del 2000

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 4 del 2000 Articolo 14

Il Consiglio Regionale ha approvato;
Il Commissario di Governo ha posto il visto:
Il Presidente
della
Giunta Regionale
Promulga
la seguente legge:

ARTICOLO 8

Riferimenti Normativi PASSIVI

TESTO MODIFICATO da:
Legge Regionale MOLISE Numero 4 del 2000 Articolo 5

PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLA DOMANDA 
1. Le graduatorie di assegnazione sono formate sulla base dei punteggi 
attribuiti in dipendenza delle condizioni soggettive ed oggettive del 
concorrente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorita’ sono 
riferiti al livello di gravita’ del bisogno abitativo. 
La selezione della domanda comporta l'attribuzione dei punteggi 
secondo quanto previsto nell'allegata tabella <<A>>. 
2. Gli appartenenti ai gruppi sociali piu’ deboli individuati ai punti 
a) 2, a) 3, a) 7 della tabella <<A>>, oltre ad essere inseriti nella 
graduatoria generale permanente vengono collocati d'ufficio in una 
graduatoria speciale con il medesimo punteggio ottenuto nella 
graduatoria generale, cosi’ da rendere piu’ agevole l'individuazione 
dei beneficiari della quota di alloggi di superficie minima non 
inferiore a mq. 45 e non superiore a mq. 60, che saranno ripartiti fra 
le categorie sulla base del numero della relativa domanda, garantendo 
agli anziani una percentuale non 
inferiore al 30% degli alloggi minimi realizzati. Identica procedura 
deve essere seguita per i nuclei familiari con presenza di 
handicappati, di cui alla lettera a) 4 della tabella <<A>>, ai fini 
della destinazione prioritaria di alloggi collocati al piano terreno 
nonche’ di alloggi inseriti in edifici realizzati con abbattimento 
delle barriere architettoniche, secondo quanto disposto dall'articolo 
17 del D.P.R. 7 aprile 1978, n. 384. 
3. Eventuali alloggi aventi le caratteristiche tecniche citate nel 
precedente comma e non assegnati alle categorie speciali cui erano 
prioritariamente destinati, vengono assegnati secondo la graduatoria 
generale. 
4. La Regione provvede, nell'ambito di provvedimenti di localizzazione 
degli interventi di edilizia sovvenzionata, a stabilire le quote 
minime di alloggi da realizzare ai fini del soddisfacimento 
prioritario della domanda delle citate categorie speciali. Detti 
alloggi non vengono computati nella quota di riserva di cui 
all'articolo 15. 

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